BUONE NOTIZIE PER L’ASSOCIAZIONE KONSUMER ITALIA, la quale anche durante il periodo natalizio si è data da fare per tutelare i propri associati. Nuovo anno con soddisfazione – annuncia l’Avv. Aramini Laura della Konsumer Italia. In autunno un nostro associato si è rivolto a noi al fine di veder tutelato il suo diritto alla riparazione di una anomalia sulla propria vettura nuova.
Il sig. Rossi ( nome di fantasia), dopo aver acquistato la propria vettura OPEL KARL ROCKS 1.0 73 CV START & STOP MT5, presso rivenditore autorizzato in Roma, si accorgeva fin da subito di un rumore assordante proveniente dal cambio; avendo acquistato l’auto nuova, provava ma invano a rivolgersi al proprio rivenditore al fine della rimozione della problematica. Se in un primo momento il rivenditore sembrava volesse adoperarsi per la dovuta riparazione, promettendone l’intervento con pezzi di ricambio entro breve termine, in realtà ciò non avveniva, per cui il Sig. Rossi, rimaneva a piedi senza poter utilizzare la propria vettura nuova e senza le dovute garanzie di riparazione o sostituzione auto, come la legge dispone. Preliminarmente si chiarisce come per tutti i beni di consumo (cioè quelli che un consumatore acquista da un venditore “professionale”): quando si manifestano vizi, difetti o altre non conformità entro due anni dalla loro consegna, opera la garanzia legale.
Si tratta del diritto irrinunciabile del consumatore di chiedere ed ottenere, senza spese e a sua scelta, la riparazione o la sostituzione di un prodotto che presenti un difetto, un malfunzionamento o, comunque, che non abbia le caratteristiche previste dal contratto di acquisto.
Quindi “non conforme” può essere il bene che, ad esempio non è idoneo al suo normale utilizzo, non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore, oppure al modello o al campionario esposto dal venditore, e non offre le prestazioni e la qualità pubblicizzate o indicate nell’etichetta. Si verifica un difetto di conformità anche quando montaggio e installazione vengono mal eseguiti dal venditore o da chi opera sotto la sua responsabilità.
Per far valere il proprio diritto alla garanzia, però, il consumatore ha un obbligo da rispettare: denunciare il vizio al venditore entro due mesi dalla sua scoperta.
Nel caso in ispecie, come previsto dal Codice del Consumo su ante richiamato, il consumatore aveva diritto ad ottenere la riparazione del bene, cosa che purtroppo, nonostante il decorso del tempo, non è avvenuto, con grave ed irreparabile danno.
Proprio per questo mi sono immediatamente attivata – afferma l’Avv. Aramini, – diffidando sia il rivenditore sia la casa madre a provvedere alla riparazione del mezzo o, in via subordinata, qualora la riparazione fosse divenuta antieconomica o impossibile, alla sostituzione del mezzo con uno nuovo.
Tempo qualche giorno e la risposta è arrivata, con esito positivo per il consumatore.
L’officina incaricata della riparazione ha pertanto provveduto alla sostituzione del pezzo difettoso, come da intese con la sottoscritta.
Ci tengo a ribadire, – conclude Aramini – che la garanzia legale di conformità dei beni, opera per la durata di n.2 anni, per cui purchè denunciato in tempo, il vizio, il consumatore ha sempre diritto alla riparazione o sostituzione del bene difettoso.
Bruno Gatta – Patrizio Minnucci