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Ferentino – Sanzioni ritardo pagamento TARSU 2009 : Interrogazione al Sindaco sull’applicazione dello Statuto dei Contribuenti e richiesta intervento del Garante dei contribuenti.

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A seguito delle risposte del Sindaco alla mia interrogazione sulle sanzioni del 30% per ritardato pagamento della Tassa sui rifiuti (TARSU) 2009, del 22 gennaio 2015 – ci dice  Marco Maddalena, Capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà Ferentino in una nota  – “ho provveduto a formulare un’ ulteriore interrogazione e ad informare il Garante dei Contribuenti per richiedere il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente ( Legge 27 luglio 2000, n. 212) . La questione delle sanzioni , continua a presentare aspetti poco chiari e sta generando forti proteste tra i cittadini che si vedono irrogare pesanti sanzioni in un momento di forti difficoltà economiche.

L’ultima risposta del Sindaco alla mia prima interrogazione lascia ancor più perplessi e rende un quadro ancora più “confuso”. Nella missiva, lo stesso sindaco ammette che “trattasi di situazione tributaria per la quale il quadro normativo non risulta assolutamente chiaro né esaustivo e ciò naturalmente comporta una vera e propria corsa contro il tempo nella spedizione degli avvisi di pagamento, che può provocare imprevisti nella consegna dei bollettini” Proprio le risposte del Sindaco dimostrano che è necessario intervenire seguendo i dettami in materia sanzionatoria contenute nello Statuto del Contribuente e più specificamente nell’art.10, secondo il quale “ i rapporti fra contribuenti ed Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede e che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi e quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria “ Ebbene , il Sindaco sembra non conoscere questo dispositivo legislativo, in quanto non ne fa menzione (!), invece di erogare sanzioni sino al 30% per il solo ritardo di pagamento si poteva agire diversamente nel rispetto del principio della collaborazione e della buona fede espresso dello Statuto del Contribuente.

Parliamo di contribuenti che prima dell’accertamento hanno provveduto al pagamento regolare e totale del tributo richiesto, non di evasori fiscali, l’unica fattore è il ritardo a volte di pochi giorni, del quale non c’è prova che la causa sia da imputare al cittadino vista la spedizione per posta ordinaria . La Legge ( D.Lgs. 507/1997), pur non prevedendone l’obbligo, dà la facoltà, per l’Amministrazione finanziaria come è il Comune) di inviare al contribuente inadempiente un sollecito di pagamento, con contestuale invito a regolarizzare la propria posizione, prima di notificare l’avviso di accertamento contenente le relative sanzioni e interessi come per legge. Ma non basta, l ’art. 6 comma 5 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) prevede in via generale, e quindi per tutti i tributi, un tale obbligo in capo all’Ente locale o concessionario.

L ‘assurdo è che chi paga in ritardo, anche di pochi giorni, paga il 30% della sanzione mentre chi compila il modulo del ravvedimento operoso e paga anche entro un anno paga il 3,75% della sanzione (!) .Un avviso bonario avrebbe consentito al cittadino di pagare senza sanzioni , inoltre è ancora più assurdo che il cittadino che paga con rata unica, nonostante gli imprevisti accertati nella consegna da Lei constatati, non si veda annullata l’intera sanzione ma semplicemente una rettifica con un piccola riduzione della sanzione Molti sono i casi che andrebbero rivalutati, nel caso del ritardato pagamento c’è una volontà politica oltre che tecnica, infatti si è voluto colpire senza preavvisare il cittadino, mentre lo stesso rigore non viene usato nei confronti delle mancanze del concessionario nella riscossione oppure nel risarcire i cittadini che da anni usufruiscono del servizio raccolta dei rifiuti in maniera assai limitata, vista la mancanza ad esempio di un Isola Ecologica e visto il dato del solo 9% della raccolta differenziata dei rifiuti pone il nostro Comune fuori i

limiti di legge minimi del 65% con conseguenti forti esborsi nelle tasche dei cittadini. In base a tutto ciò ed ai nuovi elementi emersi dalle risposte del Sindaco ho provveduto ad una nuova interrogazione con la richiesta di annullamento e rettifica degli avvisi, portata a conoscenza anche del Garante dei Contribuenti in modo di poter tutelare al meglio i diritti dei cittadini.