Scende l’importo del canone televisivo Rai. E’ la novità del 2017. La Legge di Stabilità 2016 ha apportato alcuni cambiamenti: il Canone Rai è sceso da 113 a 100 euro per il 2016, che diventeranno 90 euro il prossimo anno, e viene addebitato nella bolletta dell’energia elettrica. Dal 2017 l’addebito del canone televisivo avverrà a partire dalla prima bolletta dell’anno. Per il pagamento della bolletta tutto resta invariato. Si può infatti continuare a pagare in maniera automatica con le bollette domiciliate in banca con riscossione via conto corrente. In alternativa si potrà ricevere la bolletta a casa e andare a pagare il bollettino online, alle Poste, agli sportelli bancomat abilitati, in bar e tabacchi convenzionati. Per pagare esistono tantissimi modi. Manca poco (31 gennaio) invece per dichiarare di non avere un televisore ed evitare il primo addebito del canone Rai in bolletta del 2017. Nel caso in cui non si faccia in tempo a presentare la domanda, è possibile inviare l’autocertificazione entro la fine di gennaio 2017 e accedere anche all’eventuale rimborso canone Rai mediante l’apposita procedura, o dichiarazione sostitutiva, direttamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate o su quello della Rai. Come fare l’autocertificazione: l’utente può reperire il modello di autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva, direttamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate o su quello della Rai. Tre le modalità di invio: attraverso un’applicazione specifica disponibile online per coloro che possiedono le credenziali Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata una copia di un documento di identità valido, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino (in questo caso per evitare il primo addebito occorre inviare il plico entro il 20 dicembre 2016); con posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata digitalmente. La domanda deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento, costituisce dichiarazione sostitutiva e attesta il possesso dei requisiti minimi necessari all’esenzione del pagamento del canone Rai. E’ esente il contribuente che ha un’età pari o superiore a 75 anni, secondo quanto previsto dalla Legge 244/2007. E’ molto importante ricordare che in questo caso, l’apparecchio deve essere utilizzato dall’ultrasettantacinquenne che non convive con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio, e che, inoltre, possiede un reddito, compreso quello del coniuge convivente, non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro totali annui); possedere un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore a 8.000 euro nell’anno d’imposta antecedente a quello per il quale viene richiesta l’esenzione/rimborso; di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio. L’agevolazione è prevista soltanto per il canone ordinario: non è possibile richiederla nel caso in cui l’apparecchio sia ubicato in un luogo diverso da quello di residenza. Una volta ottenuta l’esenzione, negli anni successivi non è necessario presentare nuovamente la dichiarazione se le condizioni di esenzione permangono. Perdendo i requisisti necessari all’esenzione il soggetto dovrà versare spontaneamente la quota prevista per il canone.
Fonte: laprovinciaquotidiano.com