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Storica sentenza del TAR del Lazio: legge D’Alia applicabile anche a concorsi militari. Obbligo scorrimento graduatorie

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Il TAR Lazio, Sezione I bis, con un’importante sentenza pubblicata ieri ha per la prima volta dichiarato l’applicabilità della cosiddetta Legge D’Alia (D.L. n. 101 del 2013) anche ai concorsi militari, con conseguente inderogabile obbligo dello scorrimento delle graduatorie precedenti.

Già il Consiglio di Stato, come è noto, con sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, aveva affermato che lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti dovesse rappresentare la regola, mentre l’indizione di un nuovo concorso avrebbe dovuto costituire l’eccezione e richiedere perciò un’approfondita motivazione che desse conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

Il Decreto D’Alia era andato oltre e, all’articolo 4, comma 3, aveva stabilito che le amministrazioni dello Stato fossero autorizzate ad avviare nuove procedure concorsuali solo dopo aver assunto tutti i concorrenti già dichiarati idonei, ma non vincitori, in concorsi le cui graduatorie siano ancora vigenti.

Le amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, però, rivendicando la propria specificità, avevano ritenuto di non essere sottoposte a tale normativa e, pertanto. avevano continuato a bandire nuovi concorsi senza previamente assumere gli idonei non vincitori dei precedenti concorsi. Lo stesso TAR Lazio aveva finora ritenuto che la Legge D’Alia non si applicasse a militari e forze dell’ordine, in ragione della peculiarità della rispettiva normativa giuridica.

Con la sentenza pubblicata ieri, però, per la prima volta è stata affermata l’applicabilità della legge, quale norma generale e residuale, anche ai concorsi militari.

L’importante traguardo è stato raggiunto da alcuni aspiranti allievi marescialli della Marina militare che, risultati idonei non vincitori nei precedenti analoghi concorsi del 2011 e del 2013, avevano impugnato il nuovo bando indetto dal Ministero della Difesa (decreto n. 271/D del 6 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2014 – IV serie speciale).

I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Giorgio Carta e da Chiara Lo Mastro, hanno adito il Tar del Lazio affinché fosse annullato il nuovo concorso e fosse disposto lo scorrimento delle precedenti e vigenti graduatorie.

Con la sentenza n. 6077 del 27 aprile 2015, la Sezione I bis del Tar ha accolto il ricorso, osservando che, «in assenza di una disposizione speciale che contrasta con la diversa disciplina generale in tema di efficacia delle graduatorie concorsuali ai fini dello scorrimento, è pienamente applicabile il dettato dell’invocato D.L. n. 101 del 2013», il Decreto D’Alia, appunto.

Il TAR Lazio (Presidente: Silvio Ignazio Silvestri; Estensore: Francesco Riccio) ha inoltre chiarito che, «siccome dal decreto impugnato e dalle argomentazioni successive fornite dall’Amministrazione della Difesa non è dato scorgere alcuna ragione idonea a giustificare il comportamento della parte resistente che, pur in presenza di due graduatorie ancora efficaci, relative a precedenti concorsi per l’ammissione al corso annuale di Allievi Marescialli della Marina Militare nelle quali i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci … il ricorso va accolto».

La decisione del TAR del Lazio spiega i suoi effetti solo per i ricorrenti, i quali hanno manifestato il loro interesse proponendo tale ricorso, che l’Amministrazione ha ora l’obbligo di assumere. Soprattutto, essa rappresenta un passo avanti nell’applicazione della disciplina dello scorrimento delle graduatorie anche per il Comparto sicurezza e difesa. Il TAR Lazio ha altresì precisato che la legge D’Alia non è applicabile indistintamente a tutti i concorsi del Comparto Sicurezza e Difesa, ma solo a quelli che non siano espressamente disciplinati da disposizioni speciali e derogatorie, da verificare caso per caso.