Il sindaco della Città di Alatri ingegner Giuseppe Morini ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nelle giornate del 13, 14, 18 e 19 aprile dalle ore 23 alle del giorno successivo.
Nelle stesse giornate dalle ore 14 alle 3 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto, da parte dei pubblici esercizi di bevande in vetro e in latta; resta impregiudicata la facoltà di somministrare bevande con mescita al banco, anche in contenitori di vetro e latta perché consumati sul posto.
Così come è vietato consumare nonché detenere per il consumo immediato ogni genere di bevanda in contenitori di vetro e/o latta. Inoltre, i commercianti su area pubblica non potranno trasmettere musica o esporre immagini ed oggetti lesivi del sentimento religioso.
Nelle giornate del 18 e 19 aprile i posteggi assegnati per la festa di San Sisto (ad eccezione di quelli presenti in Piazza Santa Maria Maggiore, abbandonati entro le ore 13) dovranno essere lasciati liberi entro le ore 21.
Tutti i divieti e comunicazioni si rendono necessarie in considerazione del notevole afflusso di visitatori e cittadini nel centro storico nelle giornate del Venerdì Santo e della festa del Patrono San Sisto. Ritenuto che ricorrono esigenze di tutela della tranquillità dei residenti e perché durante tali manifestazioni si verifica un sensibile aumento di consumo di bevande, anche alcoliche, mediante asporto dai pubblici esercizi di somministrazione.
Rilevato anche che a a seguito di segnalazioni della cittadinanza, la vendita per asporto di bottiglie e di vetro e di latta è talora fonte di possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità, come dimostrano episodi di lancio ed abbandono incontrollato di bottiglie sulla sede stradale, ritenuto anche di dover contemperare l’esigenza di sicurezza dei cittadini con legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali, visto che si ritiene necessario il prevenire di episodi di intolleranza e di violenza anche legati all’abuso di alcool, e visto l’articolo 689 del codice penale che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei locali pubblici, così come gli articoli del Tulps che vietano la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in forma ambulante.
Per le violazioni alla presente ordinanza sarà irrogata una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. E’ previsto altresì il sequestro cautelare dei contenitori di vetro, finalizzato alla successiva ed eventuale confisca.