Frosinone non è la città più inquinata d’Italia, ma la situazione di emergenza in cui si trova, unitamente a tutta la valle del Sacco, per qualità dell’aria, necessita di interventi forti e decisivi.
E’ quanto emerso nella conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio, presso la sala consiliare del Comune, alla quale hanno preso parte il sindaco Nicola Ottaviani ed il vicesindaco (ed assessore all’ambiente) Francesco Trina.
<<Innanzitutto, tempo addietro, – ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo – abbiamo inviato un esposto alla Procura della Repubblica affinché indaghi sulla “strana” relazione che intercorre, nei Comuni della valle del Sacco, tra i livelli di inquinamento delle falde acquifere e la qualità dell’aria, soprattutto in materia di Pm 10 e 2,5. Inoltre, proprio al fine di tutelare il territorio, oggi, per fare chiarezza anche sulla materia delle distinte competenze tra Regione, Provincia, Asl, Arpa, Asi, ed altri enti, abbiamo assunto un’ordinanza sindacale che sospende per sei mesi gli effetti dell’autorizzazione alla realizzazione della centrale a biomasse>>.
A tal proposito, il sindaco Ottaviani ha tenuto a precisare che la centrale non è stata autorizzata, sotto il profilo ambientale, dal Comune di Frosinone, ma, come prevede la normativa, dagli enti competenti ad accertare l’assenza di elementi di compromissione ambientale, che si sono espressi all’interno della Conferenza dei servizi.
<<Non vogliamo però essere meri spettatori – ha proseguito il sindaco – e, proprio per questo, abbiamo intenzione di far valere gli interessi della città di Frosinone attraverso un provvedimento coerente con l’attuale situazione ambientale della valle del Sacco, che non è certamente paragonabile alla Val Gardena. Chiaramente si tratta di misure non definitive, ma eccezionali ed urgenti rispetto ad una situazione di pericolo per la salute pubblica e per la collettività. Quando si amministra un territorio importante come un capoluogo, non bisogna esagerare negli allarmismi ma neppure è possibile far finta di niente, invocando solo la irrazionalità della ripartizione delle competenze tra gli enti pubblici, in materia ambientale>>.
Questo il testo dell’ordinanza, che ha come oggetto: “Provvedimenti per il risanamento e il mantenimento della qualità dell’aria. Interventi di limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione ad uso industriale – primo semestre 2016”.
“Il sindaco, Premesso che:
• la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il “Piano di risanamento della qualità dell’aria” nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
• con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
• con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 il Comune di Frosinone ha recepito il Piano Regionale;
Considerato che:
• il comune di Frosinone, insieme al solo comune di Roma, è ricompreso nella fascia 1 tra i territori che “presentano la situazione maggiormente critica con valori di inquinanti che possono superare i margini di tolleranza” (cfr. Cap. 4.1.2 del Citato piano di risanamento”;
• Il il comune di Frosinone, insieme al solo comune di Roma, è l’unico ad avere, tra le norme di attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria, una Sezione dedicata che prevede specifici provvedimenti da adottare (cfr. Art. 23 e 24 delle norme di attuazione);
Atteso che:
• l’esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana;
• il Comune di Frosinone nel corso del 2015 ha più volte sforato i limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera, previsti dalla vigente normativa per un totale di 115 giorni presso la centralina di Via Puccini e che, nonostante le azione intraprese, risulta dal bollettino ARPA, del 13/01/2015, che la centralina posta in Via Puccini supera ancora il limite ammesso di PM10;
• I risultati derivanti dall’adozione dei provvedimenti di cui alle ordinanze n. 500 del 29.10.2015 e n. 611 del 31.12.2015 e successive integrazioni e modifiche non sono ancora tali assicurare la riduzione del grado di inquinamento della città e la diminuzione del superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;
• Come evidenziato, tra l’altro nel Rapporto ambientale allegato al piano di risanamento dell’aria (cfr. 6.3 Salute Umana:
In Italia, è stato documentato l’aumento della mortalità per cause naturali e delle ospedalizzazioni per malattie cardiache e respiratorie in seguito all’aumento degli inquinanti atmosferici. L’insorgenza di infarto del miocardio e di altre patologie coronariche è strettamente associata con l’aumento degli inquinanti. Uno studio molto recente condotto in nove città italiane, compreso il comune di Roma, ha stimato un incremento della mortalità giornaliera pari allo 0.6% per ogni aumento di 10 μg/m3 di PM10 […]
Dagli studi epidemiologici emerge che i decessi che si misurano o si stimano come effetto dell’inquinamento atmosferico non sono una semplice anticipazione di eventi che sarebbero comunque accaduti, ma rappresentano un effetto netto di una mortalità che sarebbe stata evitata se i livelli di inquinamento fossero stati inferiori. […]
Visto:
• L’art. 25 Provvedimenti di carattere emergenziale delle norme di attuazione del Piano qualità dell’aria che prevede:
1) I comuni delle zone A e B, qualora siano previste situazioni di superamento dei limiti della concentrazione di inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma, devono assumere provvedimenti preventivi di contrasto. A tal fine ARPA Lazio, sulla base dei modelli previsionali, valuta la possibilità di eventi di superamento dei limiti, stimandone la gravità, e comunica ai comuni interessati dal rischio di superamento la necessità di assumere provvedimenti di carattere emergenziale per i giorni successivi.
2) Qualora si verifichino superamenti dei limiti non previsti dal modello previsionale, ARPA LAZIO comunica il superamento ai comuni interessati al fine dell’adozione di provvedimenti di carattere emergenziale.
3) I provvedimenti che i comuni possono assumere in funzione della gravità del livello di inquinamento sono:
a. intensificazione del lavaggio delle strade;
b. blocco parziale o totale della circolazione;
c. limitazione al riscaldamento degli edifici tramite riduzione del tempo di funzionamento e/o
riduzione delle temperature degli ambienti;
d. riduzione della combustione ad uso industriale;
Preso atto che:
• con atto prot. n. 64.809 del 18/12/2015 è stato autorizzata la Società Bioenergia S.r.l. alla realizzazione ed esercizio di opificio industriale per produzione di energia elettrica da biomasse”, sito in Frosinone Via Mola D’Atri;
• l’impianto in questione prevede emissioni di inquinanti nell’atmosfera e, in considerazione di quanto previsto dal P.R.Q.A Lazio, il bilancio emissivo nullo di tutti gli inquinanti (CO,NOx,Polveri e SO), dovrà essere raggiunto e garantito al 100% entro il quinto anno dal rilascio dell’autorizzazione ed inoltre, entro il secondo anno del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere raggiunto e garantito il 20% del succitato bilancio emissivo, entro il terzo anno dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere raggiunto e garantito l’80% del succitato bilancio emissivo;
• nei primi due anni d’esercizio dell’impianto sopra citato è prevista comunque l’emissione di inquinanti in atmosfera pari all’80% del potenziale inquinante;
Rilevato inoltre che:
• con la sentenza Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 659, il T.A.R. Marche, basandosi sulla sentenza Corte cost. n.93/2013 (che ha ritenuto incostituzionale la legge regionale Marche n. 3/2012 in violazione della disciplina europea sulla V.I.A.) è stato ribadito che la corretta applicazione della direttiva 2011/92/UE e dall’art. 4 della direttiva 85/337/CEE. impone al legislatore nazionale e regionale di tenere conto, in sede di definizione dei progetti che vanno sottoposti o, al contrario, esonerati dalla VIA, dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva 92/2011” e non di semplici soglie dimensionali o ubicazioni degli impianti in progetto.
• la citata sentenza sostiene che le centrali a biomasse siano da sottoporre al preventivo e vincolante procedimento di verifica di assoggettabilità anche qualora abbiano una potenza inferiore a 1 MW. Questo in applicazione del principio di precauzione proprio del diritto Comunitario, di cui all’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che prevede: “[…] la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva […]”,
Considerato che:
• se a norma del citato articolo 25 comma 3 lett. d) delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, le Amministrazioni possono adottare dei provvedimenti per la riduzione della combustione industriale per gli impianti già in esercizio, le stesse amministrazioni possono anche adottare provvedimenti che evitino nuove emissioni da parte di impianti ancora in costruzione;
Atteso che:
• i livelli di inquinamento registrati sul territorio comunale, evidenziati dai plurimi rapporti diffusi dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Lazio, sono in grado di incidere de plano sulla salute dei cittadini e sul corretto equilibrio dell’ambiente, causando danni irreversibili e, comunque, tali da ingenerare pericoli immediati e costanti sulla salute dei cittadini;
Evidenziato:
• il mancato rispetto, nelle attuali condizioni territoriali comunali, oltreché intercomunali, degli standard di qualità ambientali, segnatamente della qualità dell’aria, a seguito delle emissioni in atmosfera, come stabiliti dalla Legislazione europea e nazionale;
Rilevata:
• la propria competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale così come evidenziato nel Rapporto ambientale sopra citati (ex art. 50 c. 5 D.lgs. 267/2000);,
ORDINA
“Per quanto in premessa rilevato e qui riportato:
1. La sospensione per mesi 6 degli effetti dell’autorizzazione (atto prot. n. 64.809 del 18/12/2015) alla realizzazione ed esercizio di opificio industriale per la produzione di energia elettrica da biomasse, sito in Frosinone Via Mola D’Atri rilasciata alla Società Bioenergia S.r.l.;
2. La sospensione al rilascio per il periodo di mesi 6 di ulteriori autorizzazioni per impianti analoghi;
3. Che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di legge notificato agli interessati e comunicato agli uffici competenti anche allo scopo di verificare se quanto disposto dalla sopracitata sentenza Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 659, il T.A.R. Marche sia applicabile al caso in esame;
Che il presente provvedimento sia comunicato ai Dirigenti comunali e agli Enti che hanno preso parte alla Conferenza dei Servizi del giorno 1.7.2015 e del 25.11.2015, oltre che alla Regione Lazio, per quanto di competenza, anche per ogni eventuale approfondimento in sede di esercizio delle prerogative in aututotela”.